Referendum Costituzionale 2016
Dopo le favole del voto ad ottobre, delle dimissioni del Premier in caso di sconfitta del NO della necessità del SI per combattere il terrorismo e tutte le altre dichiarazioni farlocche che ci hanno propinato, finalmente il 4 dicembre si voterà per un referendum confermativo sulla riforma costituzionale.
Già questo continuo slittare della data ed il silenzio del Garante della Costituzione (Presidente Mattarella) sul balletto della fissazione di questa secondo criteri non di funzionalità ma di opportunità politica, basterebbe a motivare la bocciatura della proposta.
Ma vogliamo aggiungere qualcos’altro.
La legge in questione è complessa, difficile da districare e piena di argomenti importanti, sui quali però non si ha sempre competenza o capacità di comprensione. D’altronde non siamo tutti costituzionalisti o avvocati, e non siamo sempre in grado di capire le implicazioni immediate e future di una riforma così immensa e, per certi versi, epocale.
Per cercare quindi di arginare la confusione e fornire a tutti la possibilità di capire chiaramente la Riforma, si può leggere questo articolo per spiegare il contenuto del Referendum nella maniera più semplice e immediata possibile, in modo che tutti possano capire su cosa si va a votare. Si tenterà di illustrare di volta in volta i contenuti e le ragioni di questa Riforma.
Data la lunghezza della Riforma, questa è stata suddivisa in diverse parti a seconda dei temi, così da agevolarne la lettura.
È da tener presente che si vota con un Sì o con un No a TUTTA la Riforma in blocco, e non si votano le parti singolarmente.
COSA ANDIAMO A VOTARE?
Il referendum deciderà, con un semplice Sì o No, se siamo a favore o contrari alla riforma che, tra l’altro contiene tantissime cose.
La Riforma è stata approvata perché ha passato tutti gli iter previsti dalla legge. Tuttavia, entrerà in vigore soltanto se vincerà il Sì al referendum.
Il Referendum è senza quorum, quindi avrà valore anche se a votare andranno in pochi.
1) IL BICAMERALISMO PERFETTO.
Il pezzo grosso della Riforma riguarda la soppressione del deprecato Bicameralismo perfetto. Cosa vuol dire?
In Italia, dal 1948 ad oggi, abbiamo sempre avuto due Camere: la Camera dei Deputati (“Camera”) e il Senato della Repubblica (“Senato”). Entrambe vengono elette direttamente dai cittadini.
In ognuna di esse, Deputati e Senatori proponevano, discutevano e votavano le leggi che poi, una volta concluso tutto il percorso, promulgate dal Presidente della Repubblica e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, diventavano Leggi della Repubblica Italiana.
Alla Camera vi sono 630 deputati, al Senato 315 senatori. Non c’è alcuna differenza nei poteri delle singole Camere e l’iter di approvazione delle leggi. Questo comporta che i tempi si raddoppiano, perché le leggi devono passare il vaglio di Camera e Senato.
Pressoché tutti i maggiori costituzionalisti convergono sull’idea che bisogna eliminare il sistema del Bicameralismo Perfetto. Ci sono, però, diverse opinioni su come bisognerebbe riformarlo. Quasi tutti propendono a lasciare inalterata la Camera, e modificare strutturalmente il Senato: chi vuole eliminarlo, chi vuole un Senato debole, chi vuole un modello tedesco, chi un modello inglese, chi un modello americano…
2) IL SENATO DEI CENTO.
Detto anche “Nuovo Senato”, il Senato dei 100 è il nuovo impianto che andrà a sostituire l’attuale Senato della Repubblica. Viene chiamato così perché sarà composto da 100 senatori, invece degli attuali 315.
Attualmente, quando andiamo a votare per il Parlamento, votiamo nello stesso momento sia deputati che i senatori. I 100 nuovi senatori, invece, saranno composti da 95 tra consiglieri regionali e sindaci, e 5 nominati dal Presidente della Repubblica, per sette anni di mandato. Gli ex-Presidenti della Repubblica saranno in automatico senatori a vita.
Questo Senato ha un sacco di poteri diversi e complicati, di seguito si indicano le parti più importanti:
IL NUOVO SENATO PUO’:
Il Senato ha piena competenza legislativa (cioè discute, approva e vota insieme alla Camera) su tutte le leggi che riguardano:
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I rapporti tra Stato, Unione Europea e territorio,
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leggi costituzionali, revisioni della Costituzione, leggi sui referendum popolari, leggi elettorali,
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leggi sulla Pubblica Amministrazione,
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leggi su organi di Governo, sulle funzioni specifiche di Comuni e Città Metropolitane.
Per il resto, può decidere, entro 30 giorni e su richiesta di 1/3 dei suoi componenti, di chiedere alla Camera di modificare una legge. La Camera può decidere di ignorare queste modifiche e votare il disegno di legge senza ascoltare il Senato.
Però, sulle leggi di bilancio o su leggi riguardanti competenze che vengono assegnate esclusivamente alle Regioni, la Camera può bypassare le modifiche del Senato solo con un voto a maggioranza assoluta.
Il Senato non è però del tutto insignificante: con voto a maggioranza assoluta, può proporre alla Camera di discutere e votare delle leggi proposte dai suoi senatori.
IL NUOVO SENATO NON PUO’:
Oltre a quanto già detto, il nuovo Senato non voterà più la fiducia al Governo.
Inoltre, non delibererà più lo stato di guerra e non avrà competenze su leggi riguardanti amnistia e indulti.
Non avrà competenza nemmeno su leggi che ratificano trattati internazionali, tranne quelle che riguardano la permanenza o meno dell’Italia nell’Unione Europea.
3) I NUOVI SENATORI: CHI SONO?
Come già detto, i nuovi senatori vengono scelti tra i consiglieri regionali e i sindaci del territorio.
A differenza degli attuali, non necessitano di un limite minimo di età per essere eletti (prima dovevano avere almeno 40 anni), e tutti i cittadini possono eleggerli (prima bisognava avere minimo 25 anni). Inoltre, essendo eletti tra i consiglieri regionali e tra i sindaci, non riceveranno un’indennità per il loro ruolo da senatori (cioè non avranno due stipendi).
Tuttavia, questi senatori avranno l’immunità parlamentare (cioè non potranno essere incarcerati se non ci sarà il voto favorevole del Senato), e non vi sono norme che regolano i rimborsi-spese, che dovranno essere decisi singolarmente dai regolamenti delle due Camere.
4) I NUOVI SENATORI: COME LI ELEGGIAMO?
I nuovi senatori non saranno eletti direttamente dal popolo.
Chi li sceglie?
La Riforma ci dà poche spiegazioni. Intanto sappiamo che i senatori saranno eletti “in conformità alle scelte espresse dagli elettori”, e che saranno ripartiti tra le Regioni in base al loro peso demografico. A parte questo, l’elezione dei nuovi senatori è nella mente di Dio. Nel testo della Riforma, si legge che le modalità di elezione verranno decise da Camera e Senato in un secondo momento.
Come mai dopo e non ora? La ragione è perlopiù politica. Non si è trovato un accordo, ergo avremo il meccanismo preciso solo in futuro, a mercanteggio fatto.
5) I SENATORI A VITA.
Col Senato dei 100, saranno Senatori a vita solo gli ex-Presidenti della Repubblica.
Gli altri verranno sostituiti da senatori scelti dal Presidente della Repubblica (i 5 del 95+5), che rimangono in carica 7 anni, e non potranno essere nominati nuovamente.
Inoltre, non possono essercene più di 5 contemporaneamente.
6) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Con la Riforma cambia la modalità di elezione del Presidente della Repubblica.
L’elezione rimane competenza di Deputati e Senatori, ma diversi aspetti della votazione vengono modificati:
Votano solo Deputati e Senatori. Non ci sono più i delegati regionali, visto che i senatori del Nuovo Senato sono, appunto, scelti dal territorio.
Nelle prime tre votazioni, servono i 2/3 degli aventi diritto (circa 500 elettori) per eleggere il Presidente.
Dalla quarta votazione in poi, la legge precedente prevedeva che il limite scendesse alla maggioranza assoluta (50% +1); con la Riforma, dal 4° al 6° scrutinio sono necessari i 3/5 degli aventi diritto al voto (circa 440 elettori); dal 7° in poi, la maggioranza dei 3/5 dei votanti (cioè quelli che sono presenti e votano effettivamente).
Il Presidente della Repubblica potrà sciogliere unicamente la Camera e non più il Senato, essendo quest’ultima composta da rappresentanti regionali.
Inoltre, il Presidente della Camera diventa la seconda carica dello Stato (attualmente la seconda carica è il Presidente del Senato), che farà le veci del Presidente della Repubblica in sua assenza.
7) NORME SULLE LEGGI:
Nella Riforma è presente un meccanismo per consentire l’approvazione rapida di un disegno di legge reputato essenziale per l’attuazione del programma di Governo.
Funziona così: il Governo può chiedere alla Camera una “via preferenziale” per l’approvazione di una data legge. La Camera ha tempo 5 giorni per accogliere questa richiesta e, se lo fa, deve discutere e approvare tale legge entro 70 giorni (con massimo 15 giorni di rinvio).
Questa possibilità non è prevista per le leggi di competenza del Senato, oltre a una serie di leggi essenziali e non discutibili in tempi brevi (in particolare: le leggi elettorali, la ratifica dei trattati internazionali, le leggi di amnistia e indulto, le leggi di bilancio).
Come confusione non male, in quanto ai conflitti di competenza, Dio ci scampi.
8) NORME SULLE LEGGI: LA COERENZA.
Tra le varie norme legate alle leggi, un aspetto interessante riguarda i decreti legge (cioè gli atti proposti dal Governo, di solito urgenti, e che diventano immediatamente legge ed hanno funzione provvisoria, che diventa definitiva se vengono approvati entro 60 giorni dal Parlamento).
I decreti legge, si legge nel testo, devono contenere “misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”. L’idea è quella di limitare l’abuso dei decreti legge da parte del Governo e impedire la formazione di un minestrone di argomenti diversi nello stesso decreto.
Il contenuto, perciò, dev’essere coerente con ciò che si propone. Infatti, “non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto”. Un classico esempio di ammucchiata riguarda il cosiddetto decreto milleproroghe, nato come strumento eccezionale (ma poi diventato prassi nell’ultimo decennio) per quelle disposizioni urgenti da risolvere entro l’anno in corso.
9) ABOLIZIONE DELLE PROVINCE
Con la Riforma, le province vengono definitivamente abolite. Tutte le loro competenze vengono spartite tra Comuni, Città Metropolitane, Regioni e Stato.
“Ma non erano già state abolite? Se ne parla da una vita!”
10) ABOLIZIONE DEL CNEL
Il CNEL, ovvero Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, è un ente statale che ha la possibilità di proporre iniziative legislative (limitatamente alle sue competenze, appunto in economia e lavoro) e di fornire pareri su questi argomenti. Tali pareri non sono vincolanti, e vengono forniti solo se richiesti o dal Governo, o dalle Camere o dalle Regioni.
11) COMPETENZE DELLO STATO E DELLE REGIONI
Questo è forse il punto più complicato di tutta la Riforma, oltre a essere fortemente dibattuto.
La Riforma ridefinisce le competenze dello Stato e delle Regioni, e regola in particolare i rapporti tra le due.
Fino ad oggi, le competenze su tutto ciò che è di interesse pubblico erano suddivise in due modi: “esclusive” (cioè riguardanti o solo le Regioni, o solo lo Stato) e “concorrenti” (cioè su cui hanno competenza le Regioni, ma con diversi princìpi fondamentali dettati dallo Stato).
Con la Riforma, la definizione di “competenza concorrente” viene eliminata, mantenendo solo il concetto di competenza esclusiva.
Come si farà con le materie ibride? Come verranno ripartite?
Con l’eliminazione della competenza concorrente, buona parte delle competenze va riassegnata o ridistribuita. Viene introdotta, però, la cosiddetta “clausola di supremazia”, in base alla quale la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva di Stato o Regione, se ritiene sia necessaria una “tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.
Inoltre, viene introdotto il cosiddetto “regionalismo differenziato”. Alle Regioni (tranne quelle a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano) possono essere attribuite particolari forme di autonomia, a condizione che presentino un equilibrio di bilancio tra le entrate e le spese. La legge per attuare il regionalismo differenziato sarà poi approvata da entrambe le Camere.
12) LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE
Per una proposta di legge di iniziativa popolare oggi è richiesta la firma di 50.000 elettori
Con la Riforma, sono richieste 150.000 firme, ma con la garanzia che tale legge verrà discussa e votata in Parlamento. Le regole precise di questo meccanismo verranno delimitate dai singoli regolamenti di Camera e Senato.
13) NORME SUI REFERENDUM
Innanzitutto, per i referendum abrogativi rimane il limite minimo al 50%+1 degli aventi diritto per rendere valido il voto. Tuttavia, se sono almeno 800.000 gli elettori a richiedere il referendum abrogativo, il quorum si abbassa al 50%+1 dei votanti alle ultime elezioni per la Camera dei Deputati. Se i richiedenti sono tra i 500.000 e gli 800.000, rimane la regola del 50%+1 degli aventi diritto.
Facciamo un esempio concreto. Attualmente, sono circa 50 milioni gli italiani che possono votare. Alle ultime elezioni politiche (2013) hanno votato, per la Camera, poco più di 34 milioni di elettori. Se un ipotetico referendum abrogativo venisse richiesto da 800.000 elettori, basterebbero circa 17 milioni di elettori + 1 (il 34% di tutti gli elettori) per rendere valido il referendum.
A parte questo, viene introdotto un nuovo tipo di referendum: il referendum “propositivo” attualmente presente solo in Val d’Aosta e nella provincia di Bolzano. Con questo referendum, la popolazione può richiedere al Parlamento di emanare una nuova legge su un tema particolare. Per capire nel dettaglio come funzionerà, però, serviranno nuove leggi da discutere e approvare in un secondo momento.
14) LE QUOTE ROSA
La parità di genere nelle Camere e nelle Regioni viene stabilita costituzionalmente: con la Riforma, infatti, viene promosso “l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza”.
Questo significa che lo Stato e le Regioni devono avere delle norme appropriate per garantire la parità di genere nei consigli regionali, nella Camera e nel Senato. Quasi certamente, ciò si tradurrà in apposite regole nelle leggi elettorali che consentano l’equilibrio tra uomini e donne.
Per la Camera dei Deputati, esiste già una norma nell’Italicum che prevede la possibilità di esprimere sulla scheda elettorale due preferenze “di genere” dalle liste presentate (se vengono scelte entrambe, devono per forza essere un uomo e una donna). Per le Regioni, servirà una nuova norma.
15) LA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale, ente supremo che vigila sulla Costituzione e sulla sua applicazione, è composta da 15 giudici: 5 eletti dal Presidente della Repubblica, 5 eletti dalla magistratura e 5 eletti dalle Camere in seduta comune.
Con la Riforma, cambia solo che i 5 giudici che oggi sono eletti insieme dalle due Camere vengono eletti separatamente: 3 alla Camera, 2 al Senato.
Il Paese ha bisogno di una riforma costituzionale che vada a rivedere l’organizzazione delle Camere e la legge elettorale, ma come punto IRRINUNCIABILE ci deve essere la volontà popolare.
Il popolo deve scegliersi direttamente i propri rappresentanti.
NOI VOTIAMO