L’obbligo della Magistratura di esaminare “tutte le colpe” e “tutte le ragioni”.
La legge italiana è chiara e limpida quando nell’art.18 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza afferma:
«I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.
È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa ha carattere di riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 103 a euro 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.
Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’Autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.»
Fatta questa premessa Realizzare Insieme, nel sottolineare la sua solidarietà alla Polizia di Stato, reputa opportuno rappresentare che l’attenzione della Magistratura inquirente debba necessariamente concentrarsi:
• sul comportamento degli agenti preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di una pubblica manifestazione non preavvisata e non autorizzata;
• sulla cosciente volontà di organizzare e partecipare comunque ad una manifestazione non preavvisata e non autorizzata.
Ove la Magistratura ravvisasse estremi di colpevolezza nei confronti degli agenti operanti senza indagare con altrettanta solerzia sul reato commesso ex art.18 TULPS allora un grave danno alla giustizia italiana sarà commesso.
Se, infatti, si condanna l’utilizzo colpevole del “manganello” deve risultare evidente che questo colpevole uso si è determinato per contrastare lo svolgersi di un reato previsto e punito dalla legge italiana.
Giudicare innocenti coloro che hanno coscientemente e volontariamente infranto la legge a Pisa ed al tempo stesso condannare coloro che tale reato lo stavano perseguendo secondo giusta norma di legge significa non solo giustificare ogni illegale manifestazione. Ma soprattutto significa “cancellare di fatto l’art. 18 del TULPS” in danno di tutta la collettività.
Se gli agenti saranno riconosciuti colpevoli allora andranno sanzionati riconoscendo allo stesso tempo la colpevolezza (ex art.18 TULPS) dei partecipanti alla manifestazione non preavvisata e non autorizzata.
Se gli agenti hanno sbagliato lo hanno fatto “dopo”. I manifestanti, invero, si erano già messi dalla parte del torto “prima” organizzando e partecipando ad una manifestazione non preavvisata e non autorizzata.
È necessario e Realizzare Insieme se lo augura affinché, per la democrazia del paese, le “sconfitte” non riguardino anche i principi di legalità e l’affermazione del diritto.
Milano 26 febbraio 2024 –
COORDINAMENTO NAZIONALE REALIZZARE INSIEME