ARTICOLO 2 – Sede.
La sede legale del Movimento è in Milano, via Barbavara, numero 4.
ARTICOLO 3 – Scopo.
Il Movimento opera nell’ambito della tutela dei diritti civili e politici e dell’etica sociale.Propugna una nuova coscienza dei cittadini e della politica posta a fondamento dei principi di solidarietà, rettitudine e serietà nei rapporti tra individui, per il bene della cosa pubblica e la giustizia sociale.
In particolare il Movimento sostiene:
- difesa del cardine sociale della famiglia;
- crescita economica e sviluppo occupazionale;
- sicurezza dei cittadini;
- tutela della salute;
- salvaguardia dell’ambiente;
- istruzione scolastica e sport;
- rimodulazione della pressione fiscale;
- sburocratizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- efficientamento della giustizia;
- regolazione del fenomeno migratorio.
“Realizzare Insieme” marca il punto sull’affermazione della moralità ed etica pubblica, mirando al recupero dell’accezione più nobile della politica: essere all’esclusivo servizio dello Stato e dei cittadini.
Per il raggiungimento dei suoi fini, il Movimento ” Realizzare Insieme” intende promuovere:
a) attività culturali (convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti sui temi legati all’occupazione giovanile, alla crescita economica dello Stato, alla legalità ed alla sicurezza e a quant’altro connesso alle finalità statutarie);
b) attività editoriali (pubblicazione di bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché ricerche, sperimentazioni e collaborazioni con Istituzioni, Enti e Università), con espressa esclusione di ogni attività di editoria di quotidiani.
ARTICOLO 4 – Durata.
La durata del Movimento è stabilita a tempo indeterminato.
ARTICOLO 5 – Categorie di soci.
Il Movimento si compone di un numero illimitato di associati.
Ai soli fini organizzativi e senza limitazione ai diritti di rappresentanza e di partecipazione alla vita del Movimento, i soci si distinguono in fondatori, onorari e ordinari.
- Sono soci fondatori i soci che hanno partecipato alla costituzione del Movimento sottoscrivendone lo statuto o abbiano aderito al movimento entro il 15 maggio 2016.
- Sono soci onorari coloro che, a giudizio insindacabile del Coordinamento Nazionale, abbiano acquisito particolari benemerenze verso il Movimento. In particolare il Coordinamento Nazionale può deliberare l’ammissione quale Socio Onorario di persone particolarmente benemerite nei confronti dello sport, della cultura, nonché ad insigni personalità che possono onorare ed elevare con la loro adesione il prestigio del Movimento stesso.
- Sono soci ordinari le persone fisiche, Associazioni od Enti che vengono ammessi al Movimento dal Coordinamento Nazionale dietro sottoscrizione e presentazione di apposita domanda.
Tutti i soci versano una quota stabilita annualmente , nel minimo, dal Coordinamento Nazionale. La quota vale per l’anno solare in cui è versata ed anche per l’anno solare successivo se l’associazione al Movimento avviene dopo il primo novembre.
Tutte le prestazioni fornite dai soci per il perseguimento degli scopi associativi sono a titolo gratuito. Ai soci potranno essere rimborsate dal Movimento le spese vive sostenute e documentate per l’attività prestata.
ARTICOLO 6 – Modalità e requisiti di ammissione dei soci.
Possono essere associati i cittadini italiani e stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, che condividano le finalità del Movimento e che godono dei diritti civili. Questi, nella domanda di adesione, sottoscrivono gli impegni inderogabili che assumono nei confronti del movimento e fanno loro gli obiettivi del movimento fissati nell’art.3 dello statuto. Possono altresì essere associati le Associazioni e gli Enti aventi sede in Italia ed aventi finalità e scopi affini o comunque non in contrasto con quelli del Movimento. La domanda di adesione viene inoltrata al Coordinamento Nazionale. il Coordinamento Nazionale, vagliata la richiesta entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, concederà o negherà l’adesione medesima senza obbligo alcuno di motivazione. La data di ammissione coincide con la data della delibera di accettazione del Coordinamento Nazionale. Gli associati “onorari” vengono ammessi su proposta di almeno uno dei soci fondatori o dei membri del Coordinamento Nazionale e previa delibera a maggioranza assoluta del Coordinamento Nazionale.
ARTICOLO 7 – Diritti e doveri dei soci.
I diritti e doveri dei soci sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.
I soci sono obbligati a:
- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi e a conformarsi agli indirizzi del Movimento;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del Movimento;
- versare la quota annuale di iscrizione;
I soci fondatori, i soci onorari nonché i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale ed iscritti a libro soci da almeno un mese, hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dal Movimento;
- partecipare con diritto di voto alle Assemblee secondo le modalità rappresentative che saranno stabilite dal Coordinamento Nazionale;
- accedere alle cariche sociali.
ARTICOLO 8 – Perdita della qualità di socio.
La qualità di socio si perde per:
- esclusione, che si verifica quando il socio non adempie agli obblighi derivanti dal presente Statuto, se viola le prescrizioni impartite dal Coordinamento Nazionale o, comunque, quando intervengono gravi motivi che impediscano la prosecuzione del rapporto associativo.
- recesso, che si verifica quando il socio presenti formale dichiarazione per iscritto, in tal senso, al Coordinamento Nazionale;
- mancato versamento della quota annuale associativa.
- decesso dell’associato persona fisica o per cessazione a qualsiasi titolo dell’associato – Ente.
L’esclusione è deliberata dal Coordinamento Nazionale a maggioranza, notificata al socio per iscritto ed annotata sul Libro dei soci.
La perdita della qualità di socio non dà diritto ad alcun rimborso o risarcimento ed è inappellabile.
ARTICOLO 9 – Organi del Movimento.
Sono organi centrali del Movimento:
- l’Assemblea Generale dei soci;
- il Coordinatore Nazionale;
- i vice Coordinatori Nazionali supplenti;
- il Coordinamento Nazionale;
- il Consiglio Nazionale di Coordinamento;
- la Fabbrica del Programma;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Il Coordinamento Nazionale prevede l’organizzazione di organismi territoriali per l’articolazione periferica del movimento, approvando uno specifico regolamento, nel rispetto del presente statuto.
Tali organismi potranno essere composti da:
- un Coordinatore dell’unità periferica;
- due vice Coordinatori dell’unità periferica;
- il Consiglio territoriale composto da non più di 10 componenti tenendo conto dei criteri di proporzionalità numerica dei soci e della vastità del territorio di riferimento;
- per le attività di controllo economico dovrà essere prevista la nomina di un “Collegio sindacale” che dovrà essere investito del controllo dell’attività del singolo organismo territoriale.
Per le funzioni delle articolazioni periferiche si terrà conto, in analogia, delle norme generali dello statuto.
ARTICOLO 10 – Assemblea Generale dei soci.
L’Assemblea Generale dei soci è il massimo organo rappresentativo del Movimento.
All’assemblea generale hanno diritto di partecipare, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, secondo criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale fissate dal Coordinamento Nazionale.
Le persone giuridiche pubbliche e private e gli altri organismi facenti parte del Movimento partecipano all’assemblea in persona del loro legale rappresentante. Il Coordinamento Nazionale stabilirà i criteri con cui verranno scelte le rappresentanze degli organismi di cui ai capi che precedono. Nel disciplinare la selezione dei rappresentanti nei diversi livelli territoriali ed il loro numero si terrà conto di criteri di proporzionalità numerica rispetto agli aderenti. Ogni iscritto o rappresentante ha diritto di farsi rappresentare in assemblea da altro iscritto o rappresentante mediante delega scritta. Nessun rappresentante può avere più di una delega
.
L’assemblea è convocata dal Coordinatore Nazionale, sentito il Coordinamento Nazionale, mediante avviso da affiggersi nella sede del Movimento o da spedirsi, agli associati aventi diritto al voto, per posta elettronica all’indirizzo mail risultante dal libro soci o, in mancanza all’indirizzo fornito dall’associato in sede di domanda di ammissione e e trascritto nel libro soci, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione; l’avviso deve contenere il luogo, il giorno, l’ora – tanto della prima che dell’eventuale seconda convocazione – e l’ordine del Giorno.
L’Assemblea deve essere convocata ogni 5 anni per definire la linea politica del movimento, il rinnovo delle responsabilità direttive e la ratifica dei bilanci annuali. per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea:
- approva le linee generali del programma politico e l’attività da intraprendere su proposta del Coordinamento Nazionale;
- delibera su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore Nazionale, in mancanza, nell’ordine, dal Vice Coordinatore Nazionale supplente più anziano, o dal più anziano dei componenti il Coordinamento Nazionale in carica. Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea. Delle riunioni di assemblee si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario del Coordinamento Nazionale. L’ assembla, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, anche nella stessa data ma almeno un’ora dopo la prima convocazione, le assemblee saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto, tanto in prima che in eventuale seconda convocazione, occorrono la presenza della maggioranza assoluta degli associati o loro rappresentanti ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, tanto in prima che in eventuale seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell’art. 21 C.C.. Ogni 5 anni l’assemblea procede al rinnovo delle cariche statutarie.
L’Assemblea Generale dei Soci elegge in ambito Nazionale:
- il Coordinatore Nazionale;
- i membri del Coordinamento Nazionale;
- i membri del Consiglio Nazionale di Coordinamento;
- i membri del Collegio dei revisori dei conti;
- i membri del Collegio dei Probiviri;
- il Direttore della Fabbrica del Programma.
ARTICOLO 11 – Consiglio Nazionale di Coordinamento.
Il Consiglio Nazionale di Coordinamento è l’organismo di indirizzo del movimento tra un’assemblea dei soci e l’altra.
È composto da 50 membri eletti dall’assemblea generale dei soci e dai coordinatori Regionali e provinciali di: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia. Per il primi cinque anni è composto dai soci fondatori.
Il Consiglio Nazionale approva il bilancio annuale e nomina eventuali membri del Coordinamento Nazionale cessato.
ARTICOLO 12 – Coordinamento Nazionale.
Il Coordinamento Nazionale è l’organismo di direzione e di indirizzo politico del movimento, è formato
massimo da 7 soci, compreso il Coordinatore Nazionale.
Risulta composto dal Coordinatore Nazionale, due Coordinatori supplenti, cinque Vice Coordinatori.
I membri del Coordinamento nazionale possono essere solo soci o soggetti designati con atto scritto da enti che siano soci.
La perdita della qualifica di socio del membro del Coordinamento o la perdita della qualifica di socio dell’ente che ha designato il membro del coordinamento ovvero la revoca scritta della designazione fatta pervenire al Movimento da detto Ente comportano
la decadenza di detto membro del coordinamento dalla carica. Tre membri del Coordinamento Nazionale, per i primi tre mandati, debbono essere eletti tra i sottoscrittori dell’atto fondativo. Il Coordinamento Nazionale per il primo mandato è eletto dai soci fondatori. I membri del Coordinamento Nazionale durano in carica cinque anni e, con esclusione del Coordinatore Nazionale, possono essere rieletti. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o piu’ membri del Coordinamento Nazionale, lo stesso Coordinamento dovra’ convocare nel piu’ breve tempo possibile il Consiglio Nazionale, per la nomina di un suo sostituto. Il membro nominato in sostituzione durera’ in carica fino alla naturale scadenza del membro sostituito. Il Coordinamento Nazionale elegge al suo interno: due Vice Coordinatori Nazionali supplenti ed il Vice Coordinatore Segretario. Il Coordinamento Nazionale si riunisce su convocazione, senza formalità, del Coordinatore Nazionale con qualunque mezzo, mail o messaggio di telefonia, comunicati ai componenti almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione.
Al Coordinamento Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Spetta pertanto al Coordinamento Nazionale gestire il patrimonio del Movimento, promuovere le entrate, deliberare sugli impegni di spesa, indicare e perseguire la linea politico gestionale del Movimento.
Il Coordinamento Nazionale inoltre:
- ogni cinque anni convoca l’assemblea generale;
- convoca il Consiglio Nazionale di coordinamento almeno una volta l’anno;
- determina gli indirizzi politici del Movimento, nel rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea e dal Consiglio Nazionale di Coordinamento
- determina l’ammontare delle quote associative;
- delibera sull’ammissione dei soci ordinari ed onorari;
- designa i rappresentanti del Movimento negli Enti in cui eventualmente è presente;
- delibera sul cambiamento di indirizzo della sede del Movimento;
- delibera sull’esclusione degli associati.
Le riunioni del Coordinamento Nazionale sono presiedute dal Coordinatore Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Coordinatore supplente più anziano, in assenza di questi, dal membro più anziano di nomina o, a parità, per età.
Il Coordinamento Nazionale può riunirsi anche in video o audio conferenza. Il Coordinamento Nazionale può riunirsi anche in video o audio conferenza e cio’ alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente di accertare l’identita’ e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ ordine del giorno, nonche’ di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria): – i luoghi eventualmente audio e/o video collegati a cura del Movimento, nei quali gli intervenuti potranno affluire (in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovra’ essere predisposto un foglio delle presenze) ovvero – la possibilita’ per il partecipante di collegarsi a sua cura e spese agli altri partecipanti alla riunione e al Presidente con mezzi audio / video idonei a garantire le condizioni di cui ai precedenti punti, indicandone le modalita’.
Sono valide le riunioni cui partecipi la maggioranza dei componenti il Coordinamento Nazionale e le cui deliberazioni siano assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti, in caso di parità prevale il voto del presidente la riunione. L’ingiustificata assenza di un consigliere per più di tre riunioni consecutive comporta decadenza dalla carica. Di ogni delibera del Coordinamento Nazionale deve redigersi apposito verbale, anche in forma sintetica, da riportare a cura della segreteria sul libro verbali del Comitato direttivo del Movimento.
ARTICOLO 13 – Coordinatore Nazionale.
Il Coordinatore Nazionale è eletto dall’assemblea generale dei Soci, dura in carica cinque anni, ha la rappresentanza generale del Movimento e non può essere rieletto. Egli assume tutti i poteri conferitigli dall’Assemblea che lo elegge e cura l’esecuzione delle delibere della stessa, del Consiglio Nazionale di Cordinamento e del Coordinamento Nazionale. Il Coordinatore nazionale, ratio materiae, può delegare adempimenti a ciascuno dei componenti del Coordinamento Nazionale Fermo il fatto che la rappresentanza del Movimento, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettera’ al solo Coordinatore Nazionale o, nei limiti infra convenuti, ai Coordinatori Nazional i Supplenti. Le deleghe possono essere inerenti l’organizzazione del movimento, la gestione finanziaria, la comunicazione, il raccordo con la Fabbrica del Programma ed ogni altra materia necessaria alla missione del Movimento.
Spetta, fra l’altro, al Coordinatore Nazionale:
- convocare e presiedere il Coordinamento Nazionale, predisponendo l’ordine del giorno delle sedute;
- coordinare e dirigere l’attività del Movimento e curare una corretta amministrazione del Movimento stesso;
- procedere sentito il Comitato di Coordinamento, ove del caso, all’assunzione di qualsiasi obbligazione che vincoli il patrimonio del movimento;
- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, riferendone senza ritardo al Coordinamento Nazionale;
- partecipare ai dibattiti o ad altre attività organizzate del Movimento o da altri Enti o Associazioni.
ARTICOLO 14 – Struttura tecnica
Per dirigere, amministrare e provvedere alla gestione del Movimento il Coordinatore Nazionale nomina una struttura tecnica di diretto supporto, scelta tra gli aderenti, sentito il coordinamento nazionale.
ARTICOLO 15 – Vice Coordinatori Nazionali Supplenti.
I Vice Coordinatori Nazionali supplenti sostituiscono il Coordinatore Nazionale in caso di assenza o impedimento in tutte le funzioni, ivi compresi i poteri di rappresentanza e possono ricevere dal Coordinatore Nazionale deleghe inerenti l’attività del Movimento
spettando in tal caso anche ad essi , in via disgiunta dal Coordinatore Nazionale e nei limiti della delega, i poteri di rappresentanza del Movimento nei confronti dei terzi ed in giudizio. Di fronte ai terzi, la firma dei Coordinatori Nazionali Aggiunti fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Coordinatore Nazionale.
ARTICOLO 16 – Vice Coordinatore Segretario del Coordinamento Nazionale
Il Segretario collabora direttamente con il Coordinatore Nazionale, dirige, coordina e cura l’esecuzione delle decisioni dell’assemblea ordinaria; redige i verbali delle assemblee generali e del Coordinamento Nazionale ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna del Movimento. Il Segretario si relaziona con la struttura tecnica.
ARTICOLO 17 – Funzioni di Tesoreria.
Il Tesoriere Nazionale, regionale o provinciale, è un aderente appositamente nominato dal Coordinamento Nazionale o dall’organismo periferico precipuamente preposto. Riferisce annualmente, al Consiglio di Coordinamento Nazionale o territoriale, secondo la componente organizzativa di riferimento, sulla gestione economica dell’Associazione e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno. Egli sovrintende, alla tenuta della contabilità delle relative articolazioni territoriali del Movimento nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti e provvede altresì alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.
ARTICOLO 18 – Fabbrica del Programma.
La Fabbrica del Programma è organo consultivo del Movimento in ambito Nazionale, il Direttore è eletto dall’Assemblea generale dei Soci e dura in carica cinque anni, può essere rieletto. Il Direttore indirizza la metodologia scientifica della Fabbrica e si rapporta
con gli organi dell’Associazione.
Compiti della Fabbrica sono:
- coadiuvare, con funzione consultiva, il Coordinamento Nazionale, circa le strategie ed i programmi generali del movimento;
- redigere i programmi scientifici riguardanti le materie di interesse del Movimento con particolare riferimento, agli obiettivi previsti dallo statuto;
- esprimere suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività del Movimento.
La Fabbrica del Programma si articola in settori tematici individuati dal Comitato di Coordinamento Nazionale.
Ogni settore è presieduto da un Coordinatore nominato dal Coordinamento Nazionale, su proposta del Direttore della Fabbrica del Programma. I componenti della Fabbrica del Programma, che durano in carica sino a revoca e/o dimissioni, sono scelti tra le persone fisiche, anche non italiane, che nell’ambito delle loro competenze si siano contraddistinte per particolare competenza, queste vengono nominate dal Coordinamento Nazionale, su proposta del Direttore della Fabbrica del Programma. La Fabbrica
si riunisce a richiesta del suo Direttore o del Coordinatore Nazionale del Movimento. La convocazione avviene senza particolari formalità. Alle riunioni della Fabbrica del Programma possono partecipare i membri del Coordinamento Nazionale. I componenti della Fabbrica non hanno diritto a compensi. Agli stessi potranno essere soltanto rimborsate le spese vive sostenute e documentate per l’attività prestata.
ARTICOLO 19 – Collegio dei Revisori Dei Conti.
L’Assemblea dei soci nomina il Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi e due supplenti.Essi durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati.Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina nel proprio ambito un Presidente. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria del movimento, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.
ARTICOLO 20 – Collegio dei Probi Viri.
L’Assemblea dei soci nomina il Collegio dei Probi Viri costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati. Il Collegio dei Probi Viri nomina nel proprio ambito un Presidente. Il Collegio dei Probi Viri provvede a dirimere o giudicare tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e il Movimento o i suoi organi. Essi giudicheranno “ex bono et aequo”, senza formalità di procedura e con lodo inappellabile.
Articoli 21 – Entrate e Patrimonio.
Le entrate del Movimento sono costituite:
- dalle quote versate dagli associati;
- da contributi di persone fisiche;
- da contributi statali, di enti o di istituzioni pubbliche;
- dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- da raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell’art. 143, comma 3 del D.P.R. n. 917/1986.
Il patrimonio del Movimento è costituito:
- da beni mobili e immobili di proprietà del Movimento;
- da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali;
- da eventuali fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di gestione.
ARTICOLO 22 – Bilancio Consuntivo e Preventivo.
Gli esercizi amministrativi del Movimento chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale di Coordinamento entro il 30 aprile dell’anno successivo; nella stessa occasione sarà presentato ed approvato il bilancio preventivo.
ARTICOLO 23 – Scioglimento.
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’assemblea generale provvederà ex art. 21 e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
ARTICOLO 24– Durata delle cariche.
Tutte le cariche previste dal Presente Statuto, salvo diversa previsione dello statuto stesso, durano cinque anni e, con esclusione del Coordinatore Nazionale, sono rinnovabili.
ARTICOLO 25 – Controversie.
Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e il Movimento o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei Probiviri di cui all’art.19, che giudicherà ex bono et equo senza formalità di procedura. Il lodo è inappellabile.
ARTICOLO 26 – Logo e denominazione.
Il logo del movimento e’ costituito da uno scudo quadro, variamente inclinato rispetto al suo asse perpendicolare centrale, di colore rosso (RAL della bandiera italiana) in cui campeggia il profilo geografico dell’Italia in colore bianco. Detto profilo è sormontato, nella
parte centrale dello scudo, dalla scritta RI, in carattere chalkduster, con la R in colore verde (RAL della bandiera italiana) e la I in colore bianco. Posizionata nella parte bassa dello scudo, sotto le lettere RI, è posta la denominazione del movimento: “Realizzare
Insieme”, in carattere Arial grassetto, in colore bianco. Proporzione tra i caratteri delle lettere RI e la scritta “Realizzare Insieme” 5:1. La denominazione ed il logo appartengono al Movimento Realizzare Insieme e possono essere utilizzati solo dagli organi dello stesso Movimento previo consenso del Comitato di Coordinamento in carica. L’utilizzo improprio della sigla e/o del simbolo, comporta l’esclusione dal Movimento.
ARTICOLO 27 – Disposizioni finali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di associazioni/movimenti.