Sulla Costituzione
di Nicola IZZO
In questa contesa tra “costituzionalisti” improvvisati può essere utile leggere il parere di qualcuno di quelli veri.
“Il Presidente della Repubblica ha un ristretto margine di discrezionalità nella scelta del Presidente del Consiglio (mentre non ne ha alcuno nella scelta dei ministri, formalmente demandata al Presidente del Consiglio)”
Temistocle Martines, manuale di diritto costituzionale.
“È quindi evidente che i ministri debbano avere la fiducia del presidente del consiglio ed è da escludere che il capo dello stato abbia il potere di rifiutarne la nomina”
Aldo Bozzi, padre costituente.
“La predisposizione della lista dei ministri da parte del Presidente del Consiglio incaricato costituisce una proposta vincolante per il Capo dello Stato, il quale non potrebbe rifiutare alcuna nomina, se non nel caso estremo di un soggetto palesemente privo dei requisiti giuridicamente richiesti per ricoprire l’ufficio”
Livio Paladin, manuale di diritto costituzionale.
“L’avere condizionato la nomina dei ministri alla proposta del presidente del consiglio (che deve ritenersi assolutamente vincolante per il capo dello stato) è pura e semplice applicazione del principio di supremazia conferito al medesimo, e della responsabilità a lui addossata per la condotta politica del gabinetto: responsabilità che, ovviamente, non potrebbe venire assunta se non potesse giovarsi, per il concreto svolgimento della medesima, di un personale di sua fiducia”
Costantino Mortati, padre costituente, manuale di istituzioni di diritto pubblico.
…Rimane in ogni caso fermo che il Presidente della Repubblica, una volta conferito l’incarico, non può interferire nelle decisioni dell’incaricato né può revocargli il mandato per motivi dipendenti dalle divergenze delle rispettive visioni politiche, sia pure in vista degli ‘interessi nazionali”.
(cit. da Livio Paladin, ‘Diritto costituzionale’, III ed., Padova, 1998, p. 390).